Comitato di Valutazione

Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti

Composizione

Il Comitato è formato dal Dirigente Scolastico, che ne è il Presidente, da quattro docenti effettivi e da due docenti quali membri supplenti, eletti dal Collegio docenti.

La funzione del Presidente non può essere delegata.

Durata

I membri del Comitato durano in carica un anno scolastico. I poteri del Comitato, scaduto per compimento del periodo,  sono prorogati fino alla nomina dei nuovi eletti.

I membri supplenti esercitano le funzioni di componente del Collegio solo in caso di assenza o impedimento del membro effettivo.

Convocazione

Il Comitato è convocato dal Dirigente Scolastico per le deliberazioni indicate dall’art. 11 del Decreto legislativo 297 del 1994.

Adunanza e valutazione

Per la validità delle adunanze del Comitato occorre la completezza del Collegio.

La valutazione espressa non si conclude con un giudizio complessivo, né analitico, né sintetico e non è traducibile in punteggio.

Le funzioni di segretario sono attribuite dal Presidente ad uno dei docenti, membro del Comitato stesso.

Impugnazione

La deliberazione del Comitato può essere impugnata con ricorso al Dirigente Scolastico Provinciale, il quale decide in via definitiva.

La decisione di quest’ultimo è impugnabile con ricorso giurisdizionale al TAR o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.