Passaggi, Esami Integrativi e di Idoneità

Regolamento Passaggi di indirizzo – Esami integrativi – Esami di idoneità – Esami
preliminari


1. 1. Passaggi di indirizzo o di istituto
I passaggi di indirizzo o di istituto sono disciplinati dall’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 17 ottobre 2005,
n. 226, come modificato dal Decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, recante “Misure urgenti per la riforma
dell’esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell’anno scolastico 2025/2026”, convertito
con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 2025, n. 164 (G.U. n. 257 del 5 novembre 2025).
La norma vigente stabilisce che:
«Nell'ambito del primo biennio dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado, gli studenti possono
richiedere, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno scolastico, l'iscrizione alla corrispondente classe di altro
indirizzo, articolazione o opzione. L'istituzione scolastica individuata per la successiva frequenza adotta interventi
didattici integrativi volti ad assicurare l'acquisizione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze necessarie
per l'inserimento nel percorso prescelto, al fine di favorire il successo formativo e il riorientamento. A decorrere dal
terzo anno dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado, gli studenti, all'esito dello scrutinio finale,
possono richiedere l'iscrizione a una classe corrispondente di altro percorso, indirizzo, articolazione o opzione del
medesimo grado di scuola, presso l'istituzione scolastica individuata per la prosecuzione degli studi, previo
superamento di un esame integrativo ....................

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MODULO RICHIESTA ESAMI DI IDONEITA INTEGRATIVI.pdf

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